Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 25 lug 2000
1. L' è sostituito dal seguente: " (Certificazione). - 1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all' del regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comu-nitaria sugli appalti pubblici di servizi.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
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