Art. 13
13 / 13In vigore dal 25 lug 2000
1. L' è sostituito dal seguente:
" (Certificazione). - 1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all' del regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comu-nitaria sugli appalti pubblici di servizi.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188#art-13