Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 15 set 2000
1. Al comma 2 dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241#art-22