Art. 18 · Disciplina dell'attività di vendita
Titolo V›Capo II

Art. 18

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Disciplina dell'attività di vendita

In vigore dal 15 ago 2026
1. L' ARERA vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può stabilire un codice di condotta commerciale in cui sono determinate le informazioni minime che i soggetti che svolgono attività di vendita devono fornire ai clienti. 2. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti protetti di cui all', comma 2, a decorrere dal 1° ottobre 2011 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguato alla garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti ai sensi dell' del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. 3. I soggetti che svolgono l'attività di vendita a clienti diversi da quelli individuati al comma 2 devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. 4. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002. L'ARERA, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti. 5. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto in uscita dalla rete di trasporto adeguata alle forniture ai propri clienti e risorse adeguate a garantirne il servizio di modulazione e il bilanciamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164#art-18