Art. 27 · Delegazioni negoziali
Capo II

Art. 27

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Delegazioni negoziali

In vigore dal 17 giu 2000
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della progammazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-27