Capo I
Art. 17
17 / 40Commissione per la progressione in carriera
In vigore dal 4 dic 2018
1. Ai fini della valutazione di cui all' e della progressione in carriera di cui all', comma 1, con decreto del Ministro dell'interno è istituita una commissione presieduta da un prefetto... e composta da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del governo ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di operatività della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei viceprefetti che la compongono si provvede con le modalità di cui all', comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio territoriale del governo, si provvede mediante affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto.
2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualità di relatore senza facoltà di voto, il capo del dipartimento competente per l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un suo delegato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-17