Art. 15 · Mobilità interna
Capo I

Art. 15

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Mobilità interna

In vigore dal 17 giu 2000
1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite forme d'incentivazione della mobilità a livello regionale e nazionale, correlate alla attivazione di facilitazioni abitative sulla base di convenzioni stipulate dall'amministrazione dell'interno con enti pubblici e soggetti privati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-19;139#art-15