Art. 4 bis · Risorse finanziarie disponibili
Titolo I

Art. 4 bis

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Risorse finanziarie disponibili

In vigore dal 22 feb 2014
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall' del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-4-bis