Art. 16 · G a r a n z i e
Titolo II

Art. 16

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G a r a n z i e

In vigore dal 21 lug 2000
1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-16