Art. 14 · Ambito territoriale di applicazione
Titolo II

Art. 14

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Ambito territoriale di applicazione

In vigore dal 21 lug 2000
1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-14