Art. 10 ter · Progetti finanziabili

Art. 10 ter

18 / 33

Progetti finanziabili

In vigore dal 21 ago 2014
1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all', secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-10-ter