Art. 10 bis · Soggetti beneficiari

Art. 10 bis

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Soggetti beneficiari

In vigore dal 1 gen 2022
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne. 3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185#art-10-bis