Titolo II›Capo I
Art. 6
Abrogato6 / 34T e n t a t i v o
In vigore dal 1 gen 2027
1. I delitti previsti dagli non sono... punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis.
1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall' è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all', i delitti previsti dagli sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-6