Titolo V
Art. 25
Abrogato34 / 34Abrogazioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) l', undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
c) l', settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e) l', quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
f) l', quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;
g) l', quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;
h) l', commi 27 e 28, e l', comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
i) l', comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l) l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
m) l', comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-25