Art. 21 ter · Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative
Titolo IV

Art. 21 ter

Abrogato30 / 34

Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative

In vigore dal 1 gen 2027
1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-21-ter