Art. 20 · Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
Titolo IV

Art. 20

Abrogato27 / 34

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. 1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-20