Art. 19 · Principio di specialità
Titolo IV

Art. 19

Abrogato26 / 34

Principio di specialità

In vigore dal 1 gen 2027
1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. 2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell', comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall', comma 2-bis.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-19