Capo II
Art. 10
Abrogato10 / 34Occultamento o distruzione di documenti contabili
In vigore dal 1 gen 2027
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74#art-10