Art. 8 quinquies · Non conformità formale

Art. 8 quinquies

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Non conformità formale

In vigore dal 19 mar 2016
1. Fatto salvo l', se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente decreto; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell'; d) la marcatura e l'etichettatura di cui all'allegato I, punto 3.3, non sono state apposte o sono state apposte in violazione dell' o dell'allegato I, punto 3.3; e) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE; f) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE; g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; h) le informazioni di cui all', comma 6, o all', comma 3, sono assenti, false o incomplete; i) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all' o all' non è rispettata. 2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o la messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Storico versioni

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