Art. 18 · Sanzioni

Art. 18

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Sanzioni

In vigore dal 19 mar 2016
1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformità previste dagli , comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie è punito: a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ottomila a euro quarantottomila; b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sedicimila; c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro diecimila a euro sedicimila; d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da euro diecimila a euro sedicimila. 2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla metà se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all' o della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato VII. 3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ottomila a euro quarantottomila. 4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli si considerano incaricate di un pubblico servizio. 5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è competente il Ministero dello sviluppo economico.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-18