Art. 14 ter · Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità

Art. 14 ter

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Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità

In vigore dal 19 mar 2016
1. Un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entità terza riconosciuta, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all' o all' e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento. 2. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell', dell', dell' o dell'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93#art-14-ter