Art. 4 · Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Art. 4

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Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

In vigore dal 11 apr 2000
Modifica all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 1. All', comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera a), è sostituita dalla seguente: "a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;68#art-4