Art. 4 · Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale
Capo I

Art. 4

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Assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale

In vigore dal 16 mar 2000
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli del testo unico, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all' del testo unico, appartenenti all'area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti. 2. I premi versati anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l'anno 1999 e fino all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della determinazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l'INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell'evento indennizzato. 3. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all' del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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