Capo VI
Art. 28
29 / 29Rideterminazione dei contributi
In vigore dal 16 mar 2000
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la specificità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per glianni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l'incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell'incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.
3. Con effetto dall'anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incrementate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall'anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere determinata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL destinata a riduzione dell'incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bindi, Ministro della sanità
De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 marzo 2000 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell', comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-28