Capo VI
Art. 25
26 / 29Denuncia degli infortuni sul lavoro
In vigore dal 16 mar 2000
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-25