Art. 21 · Contributi
Capo IV

Art. 21

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Contributi

In vigore dal 16 mar 2000
1. Le spese per le modifiche strutturali, l'aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all'. 2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell'anno di riferimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-21