Art. 20 · S a n z i o n i
Capo IV

Art. 20

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S a n z i o n i

In vigore dal 16 mar 2000
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all', comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazione. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-20