Capo IV
Art. 18
19 / 29Obblighi e diritti degli utenti
In vigore dal 16 mar 2000
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d'invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d'invalidità o di morte, comunque accertati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d'infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, nonché dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull'esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei termini e con le modalità indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all'.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l'adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l'obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi decorre a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-23;38#art-18