Capo II
Art. 9
9 / 19Decorrenza
In vigore dal 1 gen 2001
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001.
1-bis. Ai fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell' del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l', comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'addizionale all'imposta sostitutiva da essi dovuta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47#art-9