Art. 3 · Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
Capo I

Art. 3

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Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

In vigore dal 1 giu 2000
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e seguenti modificazioni: a) nell', comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all', commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nell': 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione"; 2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;"; 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'."; 4) nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'"; sono inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter"; 5) nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,"; 6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli " sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter"; 7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti: "3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi. 3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli , o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto."; c) nell': 1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; 2) il comma 13 è sostituito con il seguente: "13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47#art-3