Capo I
Art. 2
2 / 19Disciplina delle forme pensionistiche individuali
In vigore dal 1 giu 2000
1. Dopo l' del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione di cui all'.
L'adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età prevista dall', comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all', commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). - 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all', prima della loro applicazione.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47#art-2