Capo IV
Art. 19
19 / 19Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 2001
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all', comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47#art-19