Capo IV
Art. 14
14 / 19Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) , del testo unico delle imposte sui redditi
In vigore dal 1 gen 2026
Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 26-bis, è inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall' del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall' del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.".
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 168.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47#art-14