Art. 98 · Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Titolo VII

Art. 98

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Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione

In vigore dal 15 gen 2000
Competenza per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione 1. Dopo l' della legge 24 novembre 1981, n. 689 è inserito il seguente: "Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione). - Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all' si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-98