Art. 82 · Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale
Titolo VICapo II

Art. 82

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Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale 1. L' della legge 21 marzo 1958, n. 326, è sostituito dal seguente: ". - Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all' o comunque viola le disposizioni di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-82