Titolo VI›Capo II
Art. 82
82 / 105Modifica dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326 in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 21 marzo 1958, n. 326
in tema di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale
1. L' della legge 21 marzo 1958, n. 326, è sostituito dal seguente:
". - Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all' o comunque viola le disposizioni di cui all' è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-82