Art. 76 · Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti
Titolo VICapo II

Art. 76

76 / 105

Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti 1. Nel quarto comma dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-76