Titolo VI›Capo II
Art. 76
76 / 105Modifica dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218
in tema di assicurazione obbligatoria per la vecchiaia,
l'invalidità e i superstiti
1. Nel quarto comma dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218 le parole da "è punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-76