Art. 65 · Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui
Titolo VICapo II

Art. 65

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Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui 1. L' della legge 19 aprile 1925, n. 475 è così modificato: a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila"; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non è concorso nell'illecito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-65