Art. 62 · Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa
Titolo VICapo II

Art. 62

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Modifica dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell' della legge 30 giugno 1912, n. 740 in materia uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa 1. L' della legge 30 giugno 1912, n. 740 è così modificato: a) nel primo comma le parole "è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"; c) nel terzo comma le parole "Tali pene" sono sostituite dalle seguenti: "Tali sanzioni".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-62