Titolo VI›Capo II
Art. 60
60 / 105Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna
In vigore dal 15 gen 2000
Modifiche al regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, in tema
di repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna
1. Il regio decreto 14 luglio 1898, n. 404 è così modificato:
a) nell' le parole "saranno puniti ai sensi dell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila";
b) l' è sostituito dal seguente:
". - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni degli , primo comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Nel caso previsto nell', può essere disposta la confisca di tutto o di parte del bestiame.";
c) nell' le parole "è punito con le pene stabilite nell'articolo 434 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-60