Art. 6 · Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
Titolo ICapo II

Art. 6

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Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

In vigore dal 15 gen 2000
1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, è così modificata: a) il terzo comma dell' è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell' sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell' si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni."; b) il secondo comma dell' è sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con le pene previste dall' se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni."; c) dopo l' è aggiunto il seguente: "Art. 12-bis. - Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli , il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-6