Titolo VI›Capo I
Art. 59
59 / 105Autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative
In vigore dal 15 gen 2000
1. Dopo l' delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è inserito il seguente:
"19-bis. - L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto.
Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:
a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;
c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;
e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-59