Titolo VI›Capo I
Art. 58
58 / 105Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema
di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari
alla pubblica decenza
1. Nell'articolo 725 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-58