Art. 58 · Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Titolo VICapo I

Art. 58

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Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 725 del codice penale, in tema di commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza 1. Nell'articolo 725 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-58