Art. 52 · Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
Titolo VICapo I

Art. 52

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Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina 1. L'articolo 677 del codice penale è così modificato: a) nel primo comma le parole "è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"; b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-52