Titolo VI›Capo I
Art. 52
52 / 105Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 677 del codice penale, in tema
di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
1. L'articolo 677 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila";
b) nel secondo comma le parole "Alla stessa pena soggiace chi" sono sostituite dalle seguenti: "La stessa sanzione si applica a chi".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-52