Art. 48 · Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni
Titolo VICapo I

Art. 48

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Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni 1. L'articolo 664 del codice penale è così modificato: a) nel primo comma le parole "è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila"; b) nel secondo comma le parole "la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-48