Titolo VI›Capo I
Art. 48
48 / 105Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema di distruzione e deterioramento di affissioni
In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 664 del codice penale, in tema
di distruzione e deterioramento di affissioni
1. L'articolo 664 del codice penale è così modificato:
a) nel primo comma le parole "è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila";
b) nel secondo comma le parole "la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-48