Art. 42 · Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati
Titolo VICapo I

Art. 42

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Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 466 del codice penale, in tema di alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati 1. L'articolo 466 del codice penale è così modificato: a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila"; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-42