Art. 41 · Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Titolo VICapo I

Art. 41

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Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

In vigore dal 15 gen 2000
Modifica dell'articolo 465 del codice penale, in tema di uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto 1. L'articolo 465 del codice penale è così modificato: a) nel primo comma le parole "è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila"; b) nel secondo comma le parole "soltanto la multa fino a lire sessantamila" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-41