Titolo V
Art. 30
30 / 105Competenza
In vigore dal 15 gen 2000
1. L' della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è sostituito dal seguente:
" (Autorità competente). - 1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-30