Art. 27 · Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853
Titolo IV

Art. 27

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Depenalizzazione del reato previsto dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853

In vigore dal 15 gen 2000
Depenalizzazione del reato previsto dall', comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 1. Nel comma 26 dell' del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le parole da "con l'arresto fino a due anni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-27