Art. 23 · Disposizioni di coordinamento e finali
Titolo III

Art. 23

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Disposizioni di coordinamento e finali

In vigore dal 15 gen 2000
1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole "ed il limite massimo generale di lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ed il limite massimo generale di lire diciotto milioni". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli , comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.". 3. L'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato: a) il comma 2 è soppresso; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il giudizio di opposizione è regolato dagli della legge 24 novembre 1981, n. 689.". 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente: "1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-23