Art. 11 · Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi
Titolo II

Art. 11

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Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

In vigore dal 15 gen 2000
Disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi 1. Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.". 2. Nell'articolo 1170 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni". 3. Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni". 4. Nell'articolo 1174 del codice della navigazione le parole "è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni". 5. L'articolo 1175 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Art. 1175 (Sanzioni amministrative accessorie). - La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.".
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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507#art-11