Titolo I
Art. 2
2 / 16In vigore dal 15 gen 2000
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, terzo periodo, le parole: "al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani", sono sostituite dalle seguenti: "al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea"; nel medesimo periodo, le parole: "ovvero di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.";
b) all'articolo 27, comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili.".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1o luglio 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505#art-2